Si tratta dell’ultima sentenza della Cassazione sul tema caldo a molti italiani, ovvero il furto di energia elettrica e gas.
Troppi utenti ogni anno devono, infatti, fronteggiare gli accertamenti compiuti da parte dei tecnici del distributore che comportano 7 volte su 10 dei rinvenimenti di anomalie sui contatori.
Da quel momento l’intestatario della fornitura inconsapevole, molto spesso, del problema cade nell’angoscia di dover affrontare spese di riconteggio sulla fornitura molto salate e il processo penale vincolato dall’alea del giudizio di un magistrato.
La riforma Cartabia (entrata in vigore l’anno scorso) ha dato un serio colpo ad una serie di reati, precedentemente procedibili d’ufficio, adesso a querela di parte e, tra questi, vi rientrano i c.d. furti aggravati dalle circostanze di cui all’art. 625 c.p.
Pre-riforma nel caso di forniture bastava al P.M. contestare l’aggravante della violenza sulle cose, di cui al n. 2 dell’art. 625 c.p., richiamata più volte dalla giurisprudenza, per far sì che il processo proseguisse il suo corso fino alla fine e lasciare nelle mani del Giudice la valutazione se l’imputato fosse effettivamente responsabile.
L’ultima novella giudiziaria ha, come detto, reso procedibili a querela di parte tutte le circostanze di cui all’art. 625 c.p. ad eccezione del n. 7 in caso di destinazione al pubblico servizio o a pubblica utilità e nel caso di cui al n. 7 bis.
Pertanto, tutti i processi pendenti alla data di introduzione della Riforma Cartabia in cui era contestato solo il n. 2 dell’art. 625 c.p. avrebbero, di fatto, subito il travolgimento dell’improcedibilità dell’azione penale subita ex post per difetto di iniziale querela da parte del distributore.
I Pubblici Ministeri, allora, al fine di evitare la chiusura di un elevato numero di processi hanno utilizzato l’espediente della modifica del capo d’imputazione, previsto e consentito dalla Legge, per non far mutare la procedibilità di tali giudizi contestando l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. per aver commesso il fatto “su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”, impedendo agli avvocati di chiudere il processo con una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell’azione penale.
Finisce così? No, perché la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta nel merito, in principio di diritto sostenendo che “in tema di furto di energia elettrica, non integra l’aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica, in quanto il contatore, destinato a misurare l’effettivo consumo di energia nell’ interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell’utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un’esigenza generale della collettività.” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n° 48043/2023).
Alla luce di questo ermeneutica statuizione è inevitabile che i giudizi in tema di furto di energia elettrica o gas non potranno più procedere con la contestazione anche dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. in quanto ritenuta non pertinente alla fattispecie.
In attesa, allora, di ulteriori aggiornamenti questa sentenza diventa rivoluzionaria per la tematica in questione.
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